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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. (41)

Regolamento 11 agosto 2020, n. 86/R.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

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Art. 3 ter
Valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato (13)

Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21, art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

1. Per lo svolgimento dell'attività di controllo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale si avvale dei valutatori del Gruppo tecnico regionale di valutazione per le strutture del sistema sociale integrato, e del loro coordinatore.
2. Il direttore della direzione competente per materia costituisce il Gruppo tecnico con proprio decreto.
3. I valutatori di cui al comma 1 sono esperti in materia di qualità e di valutazione delle prestazioni del sistema sociale integrato.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, il regolamento di cui all'articolo 11 definisce il numero dei valutatori, le modalità di scelta e le cause di incompatibilità dei medesimi, nonché le modalità di costituzione e funzionamento del Gruppo tecnico.
5. Al coordinatore del Gruppo tecnico compete un'indennità di carica ed il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista per i dirigenti regionali.
6. Ai valutatori spetta un compenso per l’attività di valutazione ed il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina importi, criteri e modalità di erogazione dell’indennità, dei compensi e dei rimborsi spese di cui ai commi 5 e 6; l'importo dell’indennità e dei compensi è determinato tenendo conto della complessità dell'attività, dell'impegno richiesto e delle conseguenti responsabilità.
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1. ter.
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Art. 7
1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, tramite il loro rappresentante legale, presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona al comune nel cui territorio hanno la sede operativa; l’istanza è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all'articolo 11 e dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
2. Gli operatori individuali presentano istanza di accreditamento per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare al comune presso il quale sono domiciliati; l’istanza, salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b), è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5, per lo svolgimento del servizio.
3. Gli operatori individuali, previa verifica della regolarità formale dell’istanza, sono accreditati:
a) a far data dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
b) a far data dalla presentazione della documentazione prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. L'accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della "Vita indipendente" ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l'assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale.
5. Il comune istituisce l'elenco degli erogatori dei servizi accreditati, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento, nonché di diffusione alle istituzioni interessate, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche al fine di promuovere l’incontro tra domanda ed offerta di assistenza da parte degli operatori individuali.
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Note del Redattore:

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Articolo inserito con l.r. 20 settembre 2010, n. 49 , art. 1.

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Note soppresse.

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Note soppresse.

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Parole abrogate con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2013, n. 7 , art. 3.

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Comma inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 3; ed ora così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n.45, art. 2.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 5.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 11.

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Articolo prima sostituito con l.r. 4 maggio 2017, n. 21 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n.1, art. 8.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 gennaio 20 20 , n. 1, art. 1 .

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Parola così sostituita con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2020, n. 1, art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.5.

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Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2023, n. 45, art.7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.