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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 81

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli ).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009





PREAMBOLO


Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;


Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del "Parco nazionale della pace" a S. Anna di Stazzema - Lucca)


Visto l'articolo 50 dello Statuto della Regione Toscana;


Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli )


Considerato quanto segue:


1. la Regione Toscana con la l. r. n. 38/2002, si è dotata di uno strumento che ha reso possibile la costruzione di una politica organica capace di tutelare e valorizzare il patrimonio storico politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza;


2. la necessità complessiva di ridefinire l’intero quadro dei soggetti che ricevono contributi in considerazione del ruolo svolto nell’ambito delle politiche regionali per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza, cardini del nostro ordinamento costituzionale, e la salvaguardia della memoria delle stragi nazifasciste in Toscana, definendo altresì le tipologie del contributo percepito;


3. la necessità di modificare la legge in questione inserendo tra i soggetti che la Regione intende sostenere con un contributo finanziario annuale anche la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato. Fondazione istituita da tutti i Comuni della provincia di Prato, dall’ANED (Associazione nazionale ex-deportati nei lager nazisti) provinciale,dall’ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia) provinciale e dalla Comunità Ebraica di Firenze costituitasi nel 2007 e riconosciuta con decreto del 19.2.2008, n. 551 del Presidente della Giunta Regionale;


4. l'importante attività di ricerca, di raccolta, di conservazione e di fruizione del patrimonio documentario e archivistico, nonché l'azione di supporto all'attività didattica nelle scuole, svolta dalla sopraddetta Fondazione;


5. la necessità di individuare in un’apposita Fondazione “Parco Nazionale della Pace” la struttura organizzativa adeguata per la gestione del Parco della Pace, già realizzatosi a Sant’Anna di Stazzema conseguentemente alla legge 381/2000, quale luogo simbolo della memoria per la diffusione di una cultura di pace attraverso iniziative, manifestazioni, mostre, convegni, a livello nazionale ed internazionale.


si approva la seguente legge

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r 38/2002
1. L’articolo 2 della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Soggetti
1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:
a) dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana;
b) della Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana”;
c) della Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza;
d) degli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:
a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
c) realizzazione di attività didattica per le scuole;
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione beni immobili di proprietà regionale.
”.
Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r 38/2002
1. L’articolo 7 della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Fondazione Parco nazionale della pace
1. La Regione individua in una fondazione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant'Anna di Stazzema (Lucca).
2. La fondazione di cui al comma 1 è costituita su iniziativa del Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:
a) finalità statutarie basate sulla cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e della integrazione tra i popoli;
b) perseguimento delle finalità statutarie attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
1. organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
2. promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
3. istituzione, oppure contributo alla creazione di una biblioteca specializzata
sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
4. organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.
c) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività della fondazione per la gestione del Parco nazionale della pace.
3. Il Comune di Stazzema, ai sensi della L 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco
stesso.
”.
Art. 3
- Inserimento dell’art. 9 bis nella l.r. 38/2002
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 38/2002 è inserito il seguente articolo 9 bis:
Art. 9 bis - Norma finale
1. Fino alla costituzione della fondazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, da perfezionarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene con un contributo annuale il comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo la frazione stessa.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.
3. Dalla data di iscrizione della fondazione, nel registro delle persone giuridiche cessa il contributo regionale al comune di Stazzema e lo stesso è devoluto alla fondazione.
4. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n.63 (Intervento a sostegno dell’Istituto storico della Resistenza).
”.
Art. 4
- Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 3, 8 e 9 della l.r. 38/2002;
b) la legge regionale 14 aprile 1995, n.63 (Intervento a sostegno dell’Istituto storico della Resistenza).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.