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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 81

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli ).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 3
- Inserimento dell’art. 9 bis nella l.r. 38/2002
1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 38/2002 è inserito il seguente articolo 9 bis:
Art. 9 bis - Norma finale
1. Fino alla costituzione della fondazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, da perfezionarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene con un contributo annuale il comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo la frazione stessa.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.
3. Dalla data di iscrizione della fondazione, nel registro delle persone giuridiche cessa il contributo regionale al comune di Stazzema e lo stesso è devoluto alla fondazione.
4. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n.63 (Intervento a sostegno dell’Istituto storico della Resistenza).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.