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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 81

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli ).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 2
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r 38/2002
1. L’articolo 7 della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 7 - Fondazione Parco nazionale della pace
1. La Regione individua in una fondazione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del “Parco nazionale della pace”, a Sant'Anna di Stazzema (Lucca).
2. La fondazione di cui al comma 1 è costituita su iniziativa del Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:
a) finalità statutarie basate sulla cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e della integrazione tra i popoli;
b) perseguimento delle finalità statutarie attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:
1. organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;
2. promozione e pubblicazione di studi e documentazione;
3. istituzione, oppure contributo alla creazione di una biblioteca specializzata
sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;
4. organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale.
c) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito per iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività della fondazione per la gestione del Parco nazionale della pace.
3. Il Comune di Stazzema, ai sensi della L 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco
stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.