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Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 81

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli ).

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 1
- Sostituzione dell’articolo 2 della l.r 38/2002
1. L’articolo 2 della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Soggetti
1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:
a) dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana;
b) della Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana”;
c) della Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza;
d) degli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:
a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
c) realizzazione di attività didattica per le scuole;
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione beni immobili di proprietà regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.