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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

TITOLO IV
- Disposizioni finanziarie diverse
Art. 9
- Celebrazione del Giorno della Memoria
1. La Regione Toscana, in coerenza con quanto previsto dalla Sito esternolegge 20 luglio 2000, n. 211 (Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti), promuove e sostiene cerimonie, iniziative ed eventi finalizzati a conservare la memoria dello sterminio del popolo ebraico e le deportazioni militari e politiche.
2. All'onere di spesa di cui al presente articolo, quantificato in euro 100.000,00 annui, si fa fronte con le risorse allocate nella UPB 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione – Spese correnti" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
Art. 10
- Fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all’articolo 6 della l.r. 45/2000
1. Il fondo di rotazione in favore delle fondazioni regionali operanti nel settore dello spettacolo e degli enti di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 (Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo), istituito con l’articolo 28 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (Legge finanziaria per l’anno 2007), è prorogato fino al 31 dicembre 2010.
2. All’onere di spesa si provvede con le risorse pari a euro 5.000.000,00 stanziate per quanto riguarda l'entrata, nella UPB 461 "Riscossione crediti" e per quanto riguarda la spesa nella UPB 632 “ Promozione e sviluppo della cultura – Spese di investimento” del bilancio annuale 2010.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
- Sostituzione della tabella allegato A di cui alla l.r. 1/2005 (2)

Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65, art. 254.

Abrogato.
Art. 13
- Rideterminazione del fondo di rotazione di cui all’articolo 6 della l.r. 21/2008
1. Per l’anno 2010 la dotazione finanziaria del fondo di cui all’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2008 n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), è rideterminata in euro 3.000.000,00, comprensivo delle spese di gestione, a valere sulla UPB 612 “Lavoro – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 14
- Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni(9)

Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12, art. 2.

1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per l’erogazione di contributi alle comunità montane.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le singole comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nell’anno 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;
b) 600.000,00 euro in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
3. Qualora la comunità montana destinataria del contributo di cui al comma 1, sia estinta a seguito di trasformazione in unione di comuni ai sensi dell’ articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), il contributo è concesso all’unione di comuni.
4. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001 , per l’erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite per trasformazione delle comunità montane ai sensi dell’ articolo 15 della l.r. 37/2008 . Le risorse sono ripartite in parti uguali tra le medesime unioni di comuni costituite alla data del 30 novembre 2010. Il contributo concesso alla singola unione è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata incentivata ai sensi della l.r. 40/2001 .
5. Nell’ambito delle altre risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001 , nell’anno 2010 è riservata la somma di 600.000,00 euro in favore delle unioni di comuni già costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della l.r. 37/2008 . Tali risorse sono ripartite tra le singole unioni di comuni in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
6. Le risorse non concesse ai sensi del comma 2, lettera b), vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 4. Le risorse non concesse ai sensi del comma 4, sono assegnate secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della l.r. 40/2001 .
7. L’importo del contributo concesso a ciascuno degli enti ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 5, non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010 al medesimo ente. A tal fine la Giunta regionale quantifica con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo a riferimento le risorse statali assegnate a titolo di contributo ordinario, contributo consolidato e contributo sviluppo investimenti.
8. All’onere di spesa si provvede con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 111 “Azioni di sistema Regione-Enti Locali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 15
1. Dopo l’articolo 115 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
Art.115 bis - Patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie
1. Il patrimonio delle aziende ospedaliero-universitarie è costituito:
a) dai beni trasferiti alle aziende ai sensi dell’articolo 113, comma 2;
b) dai beni demaniali, o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonché dai beni immobili e mobili di proprietà delle università, già destinati in modo prevalente ad attività assistenziali, concessi a titolo gratuito alle aziende in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n.419).
2. Secondo quanto disposto dall’articolo 8 del d.lgs. 517/1999, le aziende ospedaliero-universitarie assumono a proprio carico gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 1, lettera b).
3. Eventuali interventi di ristrutturazione o di demolizione e conseguente ricostruzione dei beni immobili di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati, in coerenza con il programma aziendale di edilizia sanitaria, sulla base di specifiche intese con le università proprietarie dei beni stessi, volte a definire le modalità di realizzazione degli interventi, i relativi oneri economici ed il regime giuridico dei beni stessi a seguito degli interventi edilizi.
4. Nell’ambito delle intese di cui al comma 3, le aziende ospedaliero-universitarie possono concordare con le università l’acquisto della proprietà dei beni, qualora ciò risulti opportuno e conveniente per la ottimale gestione economico-finanziaria dell’intervento.
5. Nel caso di cui al comma 4, il valore dell’immobile è calcolato al netto del valore degli interventi di manutenzione eventualmente già eseguiti sull’immobile stesso dall’azienda ospedaliero-universitaria con fondi propri, regionali o nazionali.
”.
Art. 16
1. Nelle more dell’adeguamento della legislazione nazionale sul demanio marittimo ai principi fissati con direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nonché dell’adozione di una normativa regionale organica di disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative nella materia, le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate al 31 dicembre 2015.
2. Su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell’entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
- Nuovo Parco della Musica e della Cultura
1. Il contributo finanziario pari a complessivi euro 40.000.000,00, già stanziato dalla Regione Toscana per concorrere alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo Parco della Musica e della Cultura” in fase di costruzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Unità tecnica di missione, è erogato a favore del Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2009, n. 3783, per la realizzazione di tale intervento nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
2. Il contributo è erogato per quote nei termini previsti dall’accordo di programma da stipulare fra i soggetti pubblici coinvolti, secondo quanto stabilito nell’ambito del PAR FAS 2007 – 2013 - punto 4.1.7, Linea di azione 3, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 529.
3. Con l’accordo di programma di cui al comma 2, sono stabiliti i tempi e le modalità per l’assegnazione in proprietà esclusiva al Comune di Firenze dell’opera realizzata, in ragione della destinazione della stessa a nuovo Teatro Lirico della città di Firenze.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.