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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

TITOLO II
- Disposizioni per l’erogazione degli incentivi per l’attività di pianificazione pregressa e per project financing in corso
Art. 4
- Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione vigenti
1. Per l’erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è autorizzata la spesa massima, comprensiva di oneri accessori, per le fattispecie di seguito indicate:
a) euro 200.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72;
b) euro 760.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale Toscana Nord, Ombrone e Toscana Costa, approvati con deliberazioni del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 11, n. 12 e n. 13 e del bacino del fiume Fiora, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 5 luglio 2006, n. 67.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 960.000,00, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti ” e per euro 760.000,00 nella UPB 422 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 5
- Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione in corso
1. Per l’erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della l.r. 38/2007 , è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00, comprensiva di oneri accessori, a favore del personale dipendente della Regione che ha partecipato alla redazione di varianti alla parte pianificatoria del PIT, la cui elaborazione o approvazione sia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate nella UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.
Art. 6
- Incentivi per le attività di project financing in corso
1. Per l’erogazione degli incentivi alla progettazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera b), della l.r. 38/2007 è autorizzata la spesa massima di euro 15.248,00, comprensiva di oneri accessori, a favore del personale dipendente della Regione che ha prestato attività nell’ambito delle procedure di project financing, con riferimento a fasi progettuali concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 15.248,00, si fà fronte con le risorse stanziate nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2010.
Art. 7
- Criteri e modalità per l’erogazione degli incentivi
1. Gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono attribuiti in base ai criteri ed alle modalità definite dal regolamento regionale di attuazione dell’articolo 52 della l.r. 38/2007 .
2. Il dirigente competente per materia, con proprio decreto, determina l’entità delle risorse destinate all’erogazione degli incentivi, individua, tenuto conto degli atti di organizzazione interna, il personale regionale che ha partecipato alle attività di cui al presente titolo ed effettua il riparto delle relative risorse.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.