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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 4
- Incentivi per le attività di redazione di atti di pianificazione vigenti
1. Per l’erogazione degli incentivi alla pianificazione di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è autorizzata la spesa massima, comprensiva di oneri accessori, per le fattispecie di seguito indicate:
a) euro 200.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 luglio 2007, n. 72;
b) euro 760.000,00 per il personale dipendente della Regione che ha partecipato alle attività di redazione dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale Toscana Nord, Ombrone e Toscana Costa, approvati con deliberazioni del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 11, n. 12 e n. 13 e del bacino del fiume Fiora, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 5 luglio 2006, n. 67.
2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 960.000,00, si fa fronte per euro 200.000,00 con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio – Spese correnti ” e per euro 760.000,00 nella UPB 422 “Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico e prevenzione del rischio – Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.