Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77
Legge finanziaria per l’anno 2010.
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009
Art. 22
- Proroga del fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006
1. Il fondo di cui all’articolo 34 della l.r. 64/2006 è prorogato fino al 31 dicembre 2012.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse pari a euro 1.000.000,00 annui, stanziati in entrata nella UPB 461 “Riscossione crediti” e per quanto riguarda la spesa nella UPB 521 “Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali – Spese correnti” del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 – 2012.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.