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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 17
- Nuovo Parco della Musica e della Cultura
1. Il contributo finanziario pari a complessivi euro 40.000.000,00, già stanziato dalla Regione Toscana per concorrere alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Nuovo Parco della Musica e della Cultura” in fase di costruzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Unità tecnica di missione, è erogato a favore del Commissario delegato nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2009, n. 3783, per la realizzazione di tale intervento nell’ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
2. Il contributo è erogato per quote nei termini previsti dall’accordo di programma da stipulare fra i soggetti pubblici coinvolti, secondo quanto stabilito nell’ambito del PAR FAS 2007 – 2013 - punto 4.1.7, Linea di azione 3, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 529.
3. Con l’accordo di programma di cui al comma 2, sono stabiliti i tempi e le modalità per l’assegnazione in proprietà esclusiva al Comune di Firenze dell’opera realizzata, in ragione della destinazione della stessa a nuovo Teatro Lirico della città di Firenze.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.