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Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77

Legge finanziaria per l’anno 2010.

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2009

Art. 14
- Contributi alle comunità montane e alle unioni di comuni(9)

Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12, art. 2.

1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 2 milioni di euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni), per l’erogazione di contributi alle comunità montane.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite tra le singole comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 1,4 milioni di euro in proporzione alle risorse trasferite dallo Stato alle comunità montane nell’anno 2009 a titolo di contributo ordinario e contributo consolidato;
b) 600.000,00 euro in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
3. Qualora la comunità montana destinataria del contributo di cui al comma 1, sia estinta a seguito di trasformazione in unione di comuni ai sensi dell’ articolo 15 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), il contributo è concesso all’unione di comuni.
4. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa pari a 200.000,00 euro, a valere sulle risorse complessive destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001 , per l’erogazione di contributi alle unioni di comuni costituite per trasformazione delle comunità montane ai sensi dell’ articolo 15 della l.r. 37/2008 . Le risorse sono ripartite in parti uguali tra le medesime unioni di comuni costituite alla data del 30 novembre 2010. Il contributo concesso alla singola unione è ripartito in misura uguale per ciascuna gestione associata incentivata ai sensi della l.r. 40/2001 .
5. Nell’ambito delle altre risorse complessivamente destinate all’incentivazione delle gestioni associate di comuni di cui alla l.r. 40/2001 , nell’anno 2010 è riservata la somma di 600.000,00 euro in favore delle unioni di comuni già costituite ai sensi degli articoli 14 e 27 della l.r. 37/2008 . Tali risorse sono ripartite tra le singole unioni di comuni in proporzione alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010.
6. Le risorse non concesse ai sensi del comma 2, lettera b), vanno ad incrementare le risorse di cui al comma 4. Le risorse non concesse ai sensi del comma 4, sono assegnate secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti attuativi della l.r. 40/2001 .
7. L’importo del contributo concesso a ciascuno degli enti ai sensi del comma 2, lettera b), e del comma 5, non può in ogni caso essere superiore alla differenza tra l’ammontare delle risorse già assegnate dallo Stato nell’anno 2009 e quelle assegnate dallo Stato nell’anno 2010 al medesimo ente. A tal fine la Giunta regionale quantifica con propria deliberazione la misura massima del contributo, prendendo a riferimento le risorse statali assegnate a titolo di contributo ordinario, contributo consolidato e contributo sviluppo investimenti.
8. All’onere di spesa si provvede con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 111 “Azioni di sistema Regione-Enti Locali - Spese correnti” del bilancio di previsione 2010.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 18 febbraio 2005, n. 31

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 27 luglio 2004, n. 39

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 71

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 dicembre 2006, n. 64

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Lettera così sostituita con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 febbraio 2010, n.12 , art. 2.

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 340 del 26 novembre 2010 , si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.