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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE III
- Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 - (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)
Art. 101
- Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è inserito il seguente:
Art. 7 bis - Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
1. La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore generale che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e definisce l’articolazione delle funzioni fra i vari soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto stesso.
2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all’ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008.
3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del Servizio di prevenzione e protezione (SEPP) e del suo responsabile (RSPP).
4. Le funzioni relative all’attività del RSPP, come definite dal presente articolo, costituiscono nuove funzioni regionali e pertanto le assunzioni del personale necessario al loro svolgimento non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007, n.27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto
2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”).
”.
Art. 102
1. Al comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 la parola: “
62
” è sostituita dalla seguente: “
70
”.
Art. 103
- Inserimento dell’articolo 68 bis nella l.r 1/2009
1. Dopo l’articolo 68 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 68 bis - Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 7 bis, comma 4, stimati annualmente in euro 220.000,00, si fa fronte per le annualità 2010 e 2011 con le risorse stanziate nell’unità previsipnale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011 annualità 2010 e 2011.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con successive leggi di bilancio.
”.
Art. 104
- Inserimento dell’articolo 74 bis nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 74 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
Art. 74 bis - Attuazione di disposizioni statali in ordine alla validità delle graduatorie concorsuali prorogate
1. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), cessano di avere efficacia con il decorso del termine di validità triennale di ciascuna graduatoria, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini relativi agli anni 2005 e 2006 per i quali la Regione Toscana è stata soggetta a limitazioni delle assunzioni.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche agli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.