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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

SEZIONE VI
- Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 - (Istituzione del servizio civile regionale)
Art. 82
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è aggiunto il seguente:
1 bis. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo programma regionale di sviluppo (PRS), i criteri per la selezione e l'approvazione dei progetti di servizio civile regionale sono quelli indicati dal decreto ministeriale 3 agosto 2006 (Approvazione del prontuario concernente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e l’approvazione degli stessi).
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 22 della l.r. 35/2006 è aggiunto il seguente:
1 ter. Nelle more dell’approvazione del piano regionale del servizio civile e fino a sei mesi dalla data di approvazione del prossimo PRS, la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto:
a) delle risorse stanziate nel bilancio annuale di previsione;
b) del costo unitario per ciascun giovane stabilito ai sensi dell’articolo 10, comma 2.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.