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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 70
1. Il comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è sostituito dal seguente:
1 bis. Con riferimento ai procedimenti finalizzati a garantire l’igiene degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali, le aziende USL, nella loro attività di vigilanza e controllo:
a) formulano prescrizioni dirette ad assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene alimentare e di mangimi, di salute e benessere degli animali;
b) dispongono il sequestro e la distruzione degli alimenti considerati pericolosi per la salute, a meno che possano essere utilizzati per scopi diversi dall’alimentazione umana;
c) dispongono il sequestro di mangimi pericolosi per la salute degli animali e per le produzioni zootecniche destinate al consumo umano;
d) dispongono il blocco ufficiale e l’abbattimento degli animali, nonché il blocco ufficiale e la distruzione di attrezzature fisse e mobili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici, quando previsto dalle norme sul patrimonio zootecnico;
e) dispongono il blocco ufficiale di alimenti e mangimi o la sospensione di attività o la chiusura temporanea dello stabilimento, nonché il blocco ufficiale di animali e delle loro produzioni.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.