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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 57
- Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 83/1995
1. L’articolo 16 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:
Art. 16 - Personale
1. L’Azienda assume personale, compreso il direttore tecnico di cui all’articolo 5 bis, con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.