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Legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2009

Art. 49
- Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 40/2009
1. L’articolo 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Rappresentante della Regione nelle conferenze:
1. Nelle conferenze di servizi convocate dalla Regione, la stessa è rappresentata:
a) dal dirigente preposto alla struttura responsabile del procedimento, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza abbia carattere tecnico;
b) dall’assessore regionale competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora la determinazione di conclusione dei lavori della conferenza sia espressione dell’esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.
2. Nelle conferenze di servizi convocate da altre amministrazioni la Regione è rappresentata dal dirigente quando l’atto di assenso sia di competenza della struttura cui lo stesso è preposto o quando l’atto di assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta regionale. Fuori da tali casi, la Regione è rappresentata dall’assessore competente per materia, o da altro assessore da lui delegato, previa definizione di indirizzi da parte della Giunta regionale.
3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti della struttura operativa regionale, essa è rappresentata dal direttore generale, o dal coordinatore di area da lui delegato, se i dirigenti appartengono alla stessa direzione, oppure dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD), di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2013, n. 9 , art. 42.

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Articolo abrogato con l.r. 10 novembre 2014, n. 65 , art. 254.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.