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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 70

Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e in particolare l’articolo 53;


considerato quanto segue:


1. che la Regione Toscana da tempo è attiva, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Sito esternol. 184/1983 , nonché dell’articolo 53 della l.r. 41/2005 , nell’ambito del sostegno al rafforzamento della rete di servizi che nel territorio operano nel campo delle adozioni internazionali, particolarmente nell’ambito del sostegno alla formazione degli operatori, del miglioramento dei dati conoscitivi relativi al fenomeno, dell’indirizzo ai servizi sociali territoriali per il sostegno alle coppie in adozione e nella fase post adozione ai fini di una migliore integrazione sociale dei figli e di sostegno alla funzione genitoriale;


2. in conformità con il quadro normativo di riferimento, nonché con gli impegni assunti con il piano integrato sociale regionale 2007 – 2010 in materia di diritti dei minori e di politiche sulle adozioni internazionali, è emersa la necessità di prevedere la costituzione di un fondo per l’erogazione di contributi in conto interessi a valere sui prestiti erogati dal sistema del credito alle coppie in adozione secondo le disposizioni della Sito esternol. 184/1983 , finalizzati al sostegno delle spese relative all’adozione, purché tali spese siano riconoscibili ai fini dell’accesso ai benefici di cui alla vigente legislazione nazionale che disciplina contributi e agevolazioni fiscali connessi a tali adozioni;


si approva la presente legge:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.