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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 9
- Accordi e protocolli di intesa
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l’amministrazione penitenziaria, al fine di:
a) attivare all’interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1;
b) prevedere nell’ambito dello svolgimento delle funzioni del garante la possibilità che questi abbia accesso in tutti i tipi di istituzioni, in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.