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Legge regionale 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Bollettino Ufficiale n. 49, parte prima, del 25 novembre 2009

Art. 6
- Cause di scadenza anticipata
1. L’incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all’articolo 5, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.
2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.
3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l’elezione del garante è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all’indennità dal segretario generale del Consiglio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.