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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 63

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009




PREAMBOLO



Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;


Visto l’Sito esternoarticolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2002”);


Visto l’Sito esternoarticolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2003”);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53 );


Visto l’Sito esternoarticolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


considerato quanto segue:


1. è necessario diversificare le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia per rispondere alle molteplicità e flessibilità dei bisogni delle famiglie mediante l’offerta di servizi mirati alla conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, introducendo una nuova tipologia di servizio “nido aziendale”;


2. è opportuno prevedere uno snellimento delle modalità di nomina dei componenti della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di renderne più semplice la costituzione;


3. l’istruzione obbligatoria è impartita per una durata di almeno dieci anni ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 622 della l. 296/2006 come modificato dall’Sito esternoarticolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria);


4. si pone l’esigenza di rendere articolata l’offerta di percorsi finalizzati a conseguire una specializzazione tecnica superiore rafforzando l’istruzione tecnica e professionale e promuovendo la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica;


5. di garantire ai giovani gli strumenti indispensabili per esercitare le forme di cittadinanza attiva e di utilizzare le possibili occasioni di apprendimento anche in un’ottica di inclusione sociale;


6. di realizzare l’offerta di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e formazione con l’obiettivo primario di sviluppare le competenze trasversali e di base e le competenze professionalizzanti;


7. di rafforzare le motivazioni dei ragazzi e delle ragazze nella scelta del percorso e nel raggiungimento delle competenze attraverso l’orientamento, al fine di prevenire la dispersione e l’abbandono scolastico;


si approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.