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Legge regionale 5 novembre 2009, n. 63

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia.

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009

Art. 3
- Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 13 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 13 - Obbligo di istruzione
1. Nell’ambito dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla formazione, la Regione promuove e sostiene l’offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato a completamento dei percorsi nell’ambito dell’istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. A tal fine la Regione favorisce tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e per prevenire l’abbandono scolastico.
2. La Regione adotta le misure necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante che è realizzato:
a) dalle scuole accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con agenzie formative accreditate ed eventualmente con altre scuole;
b) dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con una scuola o reti di scuole;
c) dalle scuole non accreditate purché in collaborazione con agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano, o con un’altra scuola accreditata o reti di scuole.
3. Per il terzo anno professionalizzante possono essere eventualmente previste modalità formative a distanza.
4. Nell’ambito delle competenze regionali l’offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri o in stato di disabilità.
5. Al fine di sostenere i giovani nella scelta per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione tra il sistema dell’istruzione e quello della formazione professionale è garantito il servizio di orientamento svolto dalle province a partire dall’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
6. Il progetto del percorso formativo individualizzato indica le procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.