Legge regionale 5 novembre 2009, n. 63
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia.
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, dell' 11 novembre 2009
Art. 2
- Modifiche all’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
“
2 bis. Il Presidente della Giunta regionale può adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri.
”.2. Al comma 5 dell’articolo 10 quinquies della l.r. 32/2008 dopo la parola: “
componenti
” sono aggiunte le seguenti: “effettivamente nominati
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.