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Legge regionale 30 ottobre 2009, n. 61

Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 4 novembre 2009

Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
3. Il Consiglio regionale assicura, per quanto possibile, la presenza all’interno del Collegio di tutte le categorie di cui al comma 2.”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente periodo: “Alla presentazione delle candidature ed alle designazioni di competenza del Consiglio delle autonomie locali si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 della stessa l.r. 5/2008 per gli organi di controllo contabile.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 sono aggiunti i seguenti:
5 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, subito dopo la pubblicazione dell’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, effettuata ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, invita il Consiglio delle autonomie locali ad effettuare le designazioni di cui al comma 2.
5 ter. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni di propria competenza entro tre mesi dal ricevimento dell’invito, il Consiglio regionale può procedere comunque alla costituzione del Collegio, nella pienezza dei suoi poteri, con la nomina degli altri sei componenti, ferma restando la possibilità di integrare il Collegio stesso in ogni tempo non appena il Consiglio delle autonomie locali abbia effettuato le designazioni di propria competenza.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.