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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

Trasferimento dal (1)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 23.

patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009





PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


considerato quanto segue


1. In Regione Toscana, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970), furono realizzati quattro impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici. Gli impianti sono il centro macellazione carni per l’Italia centrale ubicato nel comune di Chiusi, il Centro di commercializzazione dei fiori dell’Italia centrale (Comicent) ubicato nel comune di Pescia, il mercato ortofrutticolo del medio tirreno ubicato nel comune di Pisa, l’impianto invecchiamento vini ubicato nel comune di Radda in Chianti;


2. La proprietà dei suddetti impianti, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), è stata trasferita alla Regione Toscana dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001;


3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Regione Toscana con la presente legge dispone il trasferimento ai comuni territorialmente competenti, in quanto risultano essere gli enti territoriali che più conoscono le necessità e le opportunità della comunità locale. Inoltre, avendo i comuni un ruolo determinante in termini di pianificazione urbanistica, è più facile fare scelte tali da individuare priorità di utilizzazione che garantiscano uno sviluppo economico locale sostenibile;


4. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e patrimoniale degli enti locali il trasferimento è subordinato all’accettazione del comune interessato;


5. Lo stato di conservazione degli immobili richiede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in alcuni casi anche lavori urgenti di messa in sicurezza. Pertanto, tenuto conto che dal 2005 sono state stanziate risorse per spese di investimento per tali immobili, si ritiene necessario trasferire una quota parte di tali fondi ai comuni che accettano il trasferimento in proprietà dei beni;


6. Gli impianti suddetti furono realizzati per finalità di particolare interesse pubblico. Il mantenimento di dette strutture al servizio della collettività costituisce una scelta da favorire, così come quella di utilizzare i beni per la valorizzazione della filiera agro-alimentare e le attività ad essa complementari.


si approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.