Menù di navigazione

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

Trasferimento dal (1)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 23.

patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009

Art. 6
- Monitoraggio e valutazione
1. Trascorso un anno dall’erogazione del contributo, la Giunta regionale trasmette alle competenti commissioni del Consiglio regionale una relazione in cui riferisce sugli interventi di miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità attuati sugli immobili trasferiti, e sull’utilizzazione degli stessi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.