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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

Trasferimento dal (1)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 23.

patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009

Art. 4
- Consegna
1. La consegna dei beni è effettuata dal dirigente regionale competente in materia di patrimonio mediante appositi verbali sottoscritti dai rappresentanti dei comuni interessati.
2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell'ente destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.