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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

Trasferimento dal (1)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 23.

patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009

Art. 3
- Valutazione dei progetti e determinazione del contributo
1. Trascorso il termine di cui all’articolo 2, comma 1, la Giunta regionale provvede alla valutazione dei progetti presentati dai comuni che hanno dichiarato di accettare l’immobile e alla determinazione del contributo straordinario.
2. Il contributo straordinario è concesso nella quota fissa di euro 500.000,00 per ciascun comune che ha dichiarato di accettare l’immobile e in una quota determinata in base alla valutazione della documentazione presentata, con particolare riferimento alla qualità dei progetti presentati sotto il profilo del miglioramento della messa in sicurezza e della funzionalità. Nella determinazione di tale parte del contributo si tiene particolarmente conto della decisione del comune di continuare ad utilizzare l’immobile nell’interesse della collettività e per finalità di valorizzazione della filiera agro-alimentare e attività ad essa complementari.
3. Lo schema di deliberazione della Giunta regionale relativa alla valutazione dei progetti presentati dai comuni e alla determinazione dei contributi è trasmesso preventivamente alle commissioni consiliari competenti.
4. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità per l’erogazione dei contributi e la rendicontazione del loro utilizzo per le finalità previste dalla legge.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.