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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57

Trasferimento dal (1)

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 23.

patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 21 ottobre 2009

Art. 2
- Procedure
1. Ai fini del trasferimento dei beni di cui all’articolo 1, i comuni esprimono la loro accettazione, secondo il proprio ordinamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Insieme all’atto con il quale dichiarano di accettare il trasferimento del bene, i comuni trasmettono alla Giunta regionale un progetto di massima nel quale sono riportati:
a) la destinazione che intendono dare al bene o alle parti di esso cui sono interessati;
b) gli interventi eventualmente occorrenti al miglioramento della sicurezza e della funzionalità dell’immobile, con i relativi costi e tempi di realizzazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione dispone del bene nel rispetto della normativa regionale vigente.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.