Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 56
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell’acquacoltura).
Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima del 16 ottobre 2009
Art. 29
-Modifiche all’articolo 20 della l.r. 66/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 dopo le parole: “
alle province
” sono aggiunte le seguenti: “ salvo quanto previsto al comma 1 bis.
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 66/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. La vigilanza sull’applicazione della sezione II del capo III della presente legge è affidata, oltre che ai soggetti a ciò preposti dalla legislazione statale vigente, ai comuni.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.