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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 7
- Gestione informatica dei documenti
1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti.
2. A tal fine i soggetti di cui all’articolo 2 adottano, anche in conformità al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”), l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi.
3. Nell’ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano l’infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.