Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009
Art. 7
- Gestione informatica dei documenti
1. La Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della pubblica amministrazione sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti.
2. A tal fine i soggetti di cui all’articolo 2 adottano, anche in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. “Testo A”), l’interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi.
3. Nell’ambito delle compatibilità nazionali, le procedure informatiche e telematiche che implementano il protocollo informatico dei soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano l’infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.