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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 5
- Cittadinanza, identificazione e servizi digitali
1. Ai fini e secondo i principi della presente legge, costituisce cittadinanza digitale il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l’obbligo per cittadini e residenti, imprese, associazioni, istituzioni domiciliati o operanti sul territorio della Toscana di accedere ed utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione.
2. La Regione promuove e favorisce l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 attraverso l’infrastruttura di rete regionale e garantisce, nel rispetto del disposto Sito esternodel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’Sito esternoarticolo 64 del d.lgs. 82/2005 :
a) l’accertamento nell’erogazione dei servizi digitali da parte delle pubbliche amministrazioni delle condizioni che legittimano l’accesso agli stessi servizi tramite il servizio di identificazione ed accesso della infrastruttura di rete regionale;
b) le verifiche di qualità, completezza e aggiornamento delle informazioni accessibili tramite i servizi di cui alla lettera a).
3. La Regione adegua i propri siti internet e, in generale, il sistema dei servizi digitali oggetto della presente legge, a principi di accessibilità, elevata fruibilità e reperibilità delle informazioni, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità e omogeneità dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento alla tutela dei diritti di accesso ed uso di tali siti e servizi da parte delle persone diversamente abili.
4. In attuazione della Sito esternolegge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), i soggetti di cui all’articolo 2 dispongono e controllano lo sviluppo e l’aggiornamento dei siti e dei servizi digitali garantendo la possibilità di utilizzo ed interazione anche da parte del cittadino diversamente abile.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.