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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 28
- Ordinamento del sistema statistico regionale
1. E’ istituito il sistema statistico regionale, di seguito denominato SISTAR, del quale fanno parte:
a) l’articolazione organizzativa della Regione di cui all’articolo 31;
b) gli uffici di statistica singoli o associati dei comuni, delle province, della città metropolitana, delle comunità montane, delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, mediante apposita convenzione, ogni altro ufficio di statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operante sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 Sito esternodel d. lgs. 322/1989 .
2. Le forme organizzative della Rete telematica regionale toscana, di cui al capo II della l.r. 1/2004 , definiscono le modalità attuative e di funzionamento del SISTAR.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.