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Legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54

Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 14 ottobre 2009

Art. 21
- Banche dati di interesse regionale
1. La Regione favorisce la formazione di un sistema di banche dati secondo modelli cooperativi ed uniformi, nel rispetto delle competenze istituzionali proprie di ciascun soggetto nel trattamento e nella titolarità dei dati.
2. Per le finalità di cui al comma precedente e in coerenza con quanto disposto dal Sito esternod.lgs. 82/2005 , la Giunta regionale con propria delibera:
a) predispone strumenti e metodi per la documentazione dei sistemi informativi e per la classificazione delle informazioni e dei documenti;
b) definisce le procedure di scambio dei dati e di interoperabilità delle applicazioni, attraverso l’infrastruttura di rete e gli standard previsti dall’articolo 25;
c) definisce le modalità di classificazione e aggiornamento delle basi informative di interesse regionale per i soggetti pubblici di cui all’articolo 2;
d) classifica le banche dati previste da norme di legge o regolamento regionali, distinguendo quelle aventi interesse organizzativo interno e assegnando alle prime la qualifica di banche dati di interesse regionale;
e) dispone le misure minime comuni relative all’accesso a tali dati da parte degli operatori privati e da parte degli altri soggetti pubblici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.
3. La Giunta regionale procede, con delibera, al censimento delle basi di dati di interesse regionale raccolte e gestite digitalmente, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1

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Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 114.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 70.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 71.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 72.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.