Art. 27
- Disposizioni transitorie
1. Per i consiglieri in carica fino alla quinta legislatura, l’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale dell’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno vitalizio, nelle seguenti misure:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 30 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 33 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 36 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 39 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 42 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 45 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 48 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 51 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 54 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 57 per cento
anni di contribuzione: 15 percentuale sull’indennità mensile lorda: 6 0 per cento
anni di contribuzione: 16 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 63 per cento
4. I soggetti di cui all’articolo 1 in carica all’entrata in vigore della presente legge che nella settima legislatura abbiano optato per il regime di astensione dal versamento dei contributi previdenziali, in attuazione delle previsioni, allora vigenti, di cui all’
articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), come sostituito dall’
articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52 , hanno la facoltà di richiedere, con le modalità definite dall’Ufficio di presidenza, il riscatto delle annualità non versate, da realizzarsi entro il termine di corresponsione dell’indennità di fine mandato, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, con oneri a totale carico del richiedente.