Menù di navigazione

Legge regionale 23 giugno 2009, n. 31

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 1 luglio 2009



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione italiana;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri);


considerato quanto segue:


1. L’esigenza di dare una risposta adeguata a quei cittadini toscani che desiderano esporre i propri cari defunti nel comune di appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso;


2. La necessità di una maggiore chiarezza sulla materia del trasporto dei cadaveri in quanto, nonostante l’approvazione della l.r. 18/2007 , molti comuni continuano a ritenere immediatamente applicabile l’Sito esternoarticolo 30 del d.p.r. 285/1990 che prescrive modalità (come l’uso della doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune a comune che di fatto impediscono l’esposizione del defunto e rendono impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in comuni diversi da quelli in cui è avvenuto il decesso;


3. L’opportunità di introdurre tre fattispecie di illecito amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la prima relativa al trasporto di cadavere in assenza della prescritta autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere senza il rispetto delle modalità previste dall’articolo 3, comma 3, e la terza relativa alle mancate verifiche previste dall’articolo 3, comma 6, da parte degli addetti al trasporto;


4. Ritenuto opportuno intervenire in materia di requisiti dei loculi al fine di prevedere esplicitamente la possibilità di realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione.


si approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.