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Legge regionale 23 giugno 2009, n. 31

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 1 luglio 2009

CAPO I
- Modifiche alla l.r. 18/2007
Art. 1
- Inserimento del capo I nella l.r. 18/2007
1. All’inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) è inserito il capo: “
Capo I - Trasporto di salme e di cadaveri
”.
Art. 2
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 18/2007, sono aggiunte le parole: “
da parte del medico necroscopo
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 18/2007, sono aggiunte le parole: “
da parte del medico necroscopo
”.
Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 18/2007, le parole: “
e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato
”, sono soppresse.
Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/2000
1. L’articolo 3 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Trasporto di cadavere
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.
3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all’interno della Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall’articolo 30 del d.p.r. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990 mediante l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non è necessaria l’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 285/1990.
5. Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
6. A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:
a) la corrispondenza dell’identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
7. Dopo aver attestato l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l’addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.
”.
Art. 5
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Sanzioni amministrative
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell’autorizzazione prevista all’articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all’articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
”.
Art. 1
- Inserimento del capo I nella l.r. 18/2007
1. All’inizio della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) è inserito il capo: “
Capo I - Trasporto di salme e di cadaveri
”.
1.
Art. 2
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 18/2007, sono aggiunte le parole: “
da parte del medico necroscopo
”.
2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 18/2007, sono aggiunte le parole: “
da parte del medico necroscopo
”.
1.
2.
Art. 3
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 18/2007, le parole: “
e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato
”, sono soppresse.
1.
2.
Art. 4
- Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 18/2000
1. L’articolo 3 della l.r. 18/2007 è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Trasporto di cadavere
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.
3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all’interno della Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall’articolo 30 del d.p.r. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990 mediante l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non è necessaria l’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 285/1990.
5. Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
6. A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:
a) la corrispondenza dell’identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
7. Dopo aver attestato l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l’addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.
”.
1.
Art. 5
1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:
Art. 4 bis - Sanzioni amministrative
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge, l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unità sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari.
2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell’autorizzazione prevista all’articolo 3, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalità di cui all’articolo 3, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
4. L’addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all’articolo 3, comma 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
”.
1.
CAPO II
- Disposizioni in materia di requisiti dei loculi
Art. 6
- Inserimento del capo II nella l.r. 18/2007
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 18/2007 è inserito il capo: “
Capo II - Disposizioni in materia di requisiti dei loculi
”.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:
Art. 4 ter - Requisiti dei loculi areati
1. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.
”.
Art. 6
- Inserimento del capo II nella l.r. 18/2007
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 18/2007 è inserito il capo: “
Capo II - Disposizioni in materia di requisiti dei loculi
”.
1.
Art. 7
1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 18/2007 è inserito il seguente:
Art. 4 ter - Requisiti dei loculi areati
1. Entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.
”.
1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.