Menù di navigazione

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 25
- Cause di scadenza anticipata
1. L’incarico di Difensore civico cessa prima della scadenza di cui all’articolo 24, comma 1, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.
2. Il Consiglio regionale, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, può deliberare la revoca per gravi motivi del Difensore civico.
3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l’elezione del Difensore civico è posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina ai sensi dell’articolo 26, l’incarico è transitoriamente ricoperto dal Segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all’indennità di cui all’articolo 27.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.