Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 19
- Promozione della rete
1. Il Difensore civico promuove, d’intesa con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, le iniziative utili a favorire lo sviluppo e la qualità della difesa civica locale nonché l’adozione di discipline omogenee in materia di autonomia, indipendenza, dotazione di mezzi e personale, trattamento economico dei difensori civici locali.
2. Il Difensore civico promuove l’istituzione della rete di difesa civica locale, finalizzata al raccordo e alla reciproca cooperazione operativa tra i difensori civici locali e tra questi e il Difensore civico nonché a favorire la conoscenza dell’attività e delle funzioni svolte dalla difesa civica.
3. La Regione promuove e incentiva, con le modalità previste dalla legge regionale e dai provvedimenti attuativi, l’esercizio associato sovracomunale delle funzioni della difesa civica.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.