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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 17
- Competenze del Difensore civico
1. Il Difensore civico interviene:
a) qualora le aziende non rispondano nei termini prescritti dal regolamento aziendale di tutela e non siano state attivate le conseguenti procedure interne;
b) qualora il reclamo abbia ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale degli operatori sanitari e l’utente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dall’azienda.
2 Le aziende trasmettono al Difensore civico, dandone adeguata informativa agli utenti tutti i reclami ricevuti aventi ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale e le relative risposte fornite.
3. Il Difensore civico, le aziende sanitarie ed i competenti uffici regionali collaborano per la messa a punto e l’attivazione di un sistema integrato di monitoraggio dell’attività di tutela complessivamente svolta a livello regionale anche per promuovere adeguate soluzioni organizzative ed interventi di formazione del personale.
4. Il Difensore civico collabora con la Regione, le aziende sanitarie, l’università, gli ordini e i collegi professionali e le associazioni di tutela per promuovere la definizione, in sede di conciliazione, degli aspetti risarcitori dei reclami ricevuti.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.