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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge detta la disciplina del Difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.
2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 14.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.