Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge detta la disciplina del Difensore civico regionale e della rete regionale di difesa civica, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto ed in conformità ai principi in materia di difesa civica espressi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalle altre organizzazioni internazionali.
2. Il Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, esercita le proprie funzioni in autonomia e non è soggetto ad alcun controllo gerarchico o funzionale.
3. Il Difensore civico è dotato di autonomia amministrativa e contabile.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.