Legge regionale 9 aprile 2009, n. 17
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 20 aprile 2009
PREAMBOLO
Visto l´articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);
considerato quanto segue:
1. La situazione di incertezza che si è verificata in relazione alle norme da seguire nelle aree per l’allenamento, l’addestramento e le gare per cani in cui è previsto l’abbattimento di selvaggina rende necessario e urgente stabilire un nucleo di elementi di disciplina fondamentali per garantire omogeneità e trasparenza nella gestione dell’istituto a livello regionale.
2. Il foraggiamento del cinghiale è una pratica diffusa che influisce notevolmente sull’incremento numerico delle popolazioni con conseguenze non più sostenibili per il territorio agro-silvo-pastorale regionale e con ricadute negative ingenti sulle coltivazioni agricole. L'introduzione di un divieto generalizzato di foraggiamento, mitigato in relazione alle attività di cattura preventivamente autorizzate e interventi di foraggiamento dissuasivo autorizzato dalle province, si rende pertanto necessario per contenere le popolazioni e prevenire ricadute negative sul territorio.
si approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.