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Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009

CAPO II
-Cittadinanza di genere nelle politiche della Regione
Art. 16
-Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell’occupazione. Modifiche agli articoli 13 e 21 della l.r. 32/2002 (4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.

1. La Regione promuove e sostiene la parità di genere nell’ambito delle politiche formative, del lavoro e dell’occupazione.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:
1 bis. Nell’ambito delle competenze regionali, l’offerta dell’obbligo formativo è volta a soddisfare
in modo uguale le richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.
”.
3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002, dopo le parole: “
occupazione femminile
” sono aggiunte le seguenti: “
e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o
maschile
”.(4)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32.

Art. 17
- Cittadinanza di genere nelle politiche economiche
1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’Sito esternoarticolo 12 della legge 25 febbraio Sito esterno1992, n. 215 (Azioni positive per l’imprenditoria femminile) e nel rispetto dei principi dell’Sito esternoarticolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’Sito esternoarticolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), predispone azioni per:
a) promuovere la qualificazione professionale delle lavoratrici e delle imprenditrici al fine di favorire la più ampia scelta professionale delle donne e quindi l’avvio e la gestione competente della propria attività;
b) promuovere e sostenere l’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, particolarmente nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi;
c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile.
Art. 18
- Cittadinanza di genere nella politica sanitaria. Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della l.r. 40/2005 (5)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40.

1. La Regione garantisce l’integrazione attiva negli obiettivi e nelle attuazioni della politica della salute del principio della parità di trattamento, al fine di evitare che si abbiano discriminazioni a causa delle differenza biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione promuove l’adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell’ambito delle azioni di educazione alla salute.
”.
3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.
4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale
”.
5. La Regione persegue l’integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell’ambito del sistema di formazione di cui agli articoli 51 e 52 della l.r. 40/2005 , garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere.
6. La Regione persegue l’obiettivo di garantire l’ottenimento e il trattamento disaggregato per genere, ove possibile, dei dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi di informazione sanitaria.
Art. 19
- Cittadinanza di genere nella società dell’informazione. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2004 (6)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1.

1. La Regione promuove la cittadinanza di genere nell’ambito della società dell’informazione e della conoscenza.
2. Alla fine della lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), sono aggiunte le parole: “
con attenzione alle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle tecnologie dell’informazione
”.
Art. 20
- Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 22/2002 (7)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22.

1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:
a) favorire l’attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine scevra da stereotipi di genere;
c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.
2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di tutte le attività di comunicazione cui contribuisce.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante l’attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).
4. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:
1) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche in materia di parità di genere
”.
Art. 21
- Formazione del personale in materia di pari opportunità
1. La Regione, nell’ambito della promozione di prassi socialmente responsabili all’interno della propria organizzazione e nel rispetto del contratto di lavoro, promuove azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione della cultura dell’uguaglianza e della lotta alla discriminazione di genere per tutto il personale regionale.
2. La Regione, su proposta del Comitato di ente per le pari opportunità, realizza corsi di formazione per la dirigenza e per il personale che gestisce risorse umane, al fine di formare personale qualificato per la valorizzazione delle diversità di genere.
3. La Regione promuove altresì corsi di qualificazione mirati all’acquisizione di conoscenze specifiche in materia di pari opportunità al fine di formare personale qualificato a introdurre l’attenzione a questa tematica in tutte le politiche di settore.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 39.

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Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .

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Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.