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Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009

CAPO I
-Strumenti per l’integrazione delle politiche di genere
Art. 8
-Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere
1. È istituito il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, di seguito denominato Tavolo, quale strumento di partecipazione e rappresentanza dei soggetti che promuovono politiche di pari opportunità.
2. Il Tavolo ha sede presso la Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o dall’assessore con delega alle pari opportunità.
3. Il Tavolo è la sede di confronto dei soggetti interessati per l’esame delle problematiche e delle politiche oggetto della presente legge e dei relativi strumenti di programmazione e di intervento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le istituzioni nonché i soggetti che promuovono politiche di genere e di pari opportunità chiamati a far parte del Tavolo. (8)

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 38.

Art. 9
-Analisi di genere nell’attività normativa e nella programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 55/2008 (2)

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55.

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è aggiunto il seguente periodo: “
L’AIR tiene conto delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e uomini;
”.
Art. 10
Abrogato.
Art. 11
-Parametri di genere negli atti (19)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 40.

regionali che attribuiscono contributi
1. Nell'ambito degli atti (20)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 40.

regionali che attribuiscono contributi, la Regione favorisce l’introduzione di parametri per il sostegno alle pari opportunità.
Art. 12
-Coordinamento delle risorse
1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse nonché coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l’integrazione tra le risorse regionali e:
a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, nonché quelle per l’imprenditoria femminile;
b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai fini dell’integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.
Art. 13
-Bilancio di genere
1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali in tema di pari opportunità, nell’ambito della complessiva valutazione di legislatura (21)

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 41.

delle politiche pubbliche regionali .(22)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 41.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:
a) valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio e dalla ridistribuzione delle risorse in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro sociale e domestico;
b) analizza il diverso impatto sulla condizione di donne e uomini delle politiche nei diversi settori dell’intervento pubblico;
c) evidenzia l’utilizzo del bilancio per definire le priorità politiche e individuare strumenti, meccanismi e azioni per raggiungere la parità tra donne e uomini;
d) nel rispetto degli strumenti di programmazione, ridefinisce le priorità e la riallocazione della spesa pubblica senza necessariamente aumentare l’ammontare del bilancio pubblico totale.
3. La Regione promuove la diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali anche al fine di orientare le azioni per la conciliazione vita-lavoro.
Art. 14
-Statistiche di genere
1. La competente direzione generale della Giunta regionale garantisce l’adeguamento in termini di genere delle statistiche inserite nel programma statistico regionale.
2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano ed incrementano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.
Art. 15
-Rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne
1. L’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) nell’ambito del proprio programma istituzionale di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’ IRPET), predispone un rapporto sulla condizione economica e lavorativa delle donne.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55 .

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Nota soppressa.

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 38.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 39.

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Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .

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Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3.

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Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 22.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 42.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.