Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 5
-Modifiche agli articoli 1 e 19 della l.r. 5/2008 (1)
1. Alla lettera b) del comma 1 bis dell’articolo 1 della l.r. 5/2008, le parole: “
fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale
” sono sostituite dalle seguenti: “fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, le quali devono anche contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare; l’inammissibilità è dichiarata, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente del Consiglio regionale, per i rispettivi ambiti di competenza.
”. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Il Consiglio regionale e gli organi di governo della Regione promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.
”.Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.