Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 20
- Cittadinanza di genere nelle attività di comunicazione istituzionale. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 22/2002 (7)
1. La Regione promuove la diffusione della cultura di genere mediante iniziative ed azioni di comunicazione improntate al contrasto degli stereotipi di genere; in particolare opera per:
a) favorire l’attenzione sui temi della parità fra donne e uomini;
b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico e promuoverne un’immagine scevra da stereotipi di genere;
c) promuovere una rappresentanza paritaria nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, combattendo gli stereotipi basati sul genere.
2. La Regione pone il rispetto delle finalità di cui al comma 1 come condizione alla finanziabilità di tutte le attività di comunicazione cui contribuisce.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate nell’ambito delle attività di comunicazione istituzionale regionale e mediante l’attività del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).
4. Il numero 1 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della l.r. 22/2002 è sostituito dal seguente:
“
1) regola l’accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all’articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione delle tematiche in materia di parità di genere
”. Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.