Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 18
- Cittadinanza di genere nella politica sanitaria. Modifiche agli articoli 7, 19 e 54 della l.r. 40/2005 (5)
1. La Regione garantisce l’integrazione attiva negli obiettivi e nelle attuazioni della politica della salute del principio della parità di trattamento, al fine di evitare che si abbiano discriminazioni a causa delle differenza biologiche o degli stereotipi sociali ad esse associati.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione promuove l’adozione sistematica di iniziative volte a sostenere la salute delle donne nelle fasi della loro vita, nell’ambito delle azioni di educazione alla salute.
”.3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
Il piano tiene conto del principio di pari opportunità sviluppando azioni specificamente orientate a tal fine.
”4. Alla fine del comma 1 dell’articolo 54 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente periodo: “
La Regione promuove la ricerca scientifica che prende in considerazione le differenze fra donna e uomo in relazione alla protezione della loro salute, in particolar modo per quanto riguarda l’accessibilità e l’attività diagnostica e terapeutica, sia nell’ambito degli studi clinici che in quello assistenziale
”.5. La Regione persegue l’integrazione del principio della parità nella formazione del personale delle organizzazioni sanitarie, nell’ambito del sistema di formazione di cui agli articoli 51 e 52 della l.r. 40/2005 , garantendo in particolare la capacità del personale di individuare e trattare le situazioni di violenza di genere.
6. La Regione persegue l’obiettivo di garantire l’ottenimento e il trattamento disaggregato per genere, ove possibile, dei dati contenuti nei registri, indagini statistiche o altri sistemi di informazione sanitaria.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
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