Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 16
-Cittadinanza di genere nelle politiche del lavoro e dell’occupazione. Modifiche agli articoli 13 e 21 della l.r. 32/2002 (4)
1. La Regione promuove e sostiene la parità di genere nell’ambito delle politiche formative, del lavoro e dell’occupazione.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunto il seguente:
“
1 bis. Nell’ambito delle competenze regionali, l’offerta dell’obbligo formativo è volta a soddisfare
in modo uguale le richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.
”. 3. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 32/2002, dopo le parole: “
occupazione femminile
” sono aggiunte le seguenti: “e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o
maschile
”.(4)Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.