Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 14
-Statistiche di genere
1. La competente direzione generale della Giunta regionale garantisce l’adeguamento in termini di genere delle statistiche inserite nel programma statistico regionale.
2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell’ambito di attività finanziate dalla Regione adeguano ed incrementano la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.