Menù di navigazione

Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16

Cittadinanza di genere.

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009

Art. 12
-Coordinamento delle risorse
1. Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse nonché coordinare le competenze delle strutture regionali, la Giunta regionale promuove l’integrazione tra le risorse regionali e:
a) le risorse finanziarie nazionali e comunitarie destinate alle politiche di conciliazione e di inclusione, nonché quelle per l’imprenditoria femminile;
b) altre risorse locali finalizzate al perseguimento degli scopi di cui alla lettera a);
c) le risorse apportate dal sistema degli enti locali;
d) le risorse di tipologia diversa da quella finanziaria apportate dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
2. Ai fini dell’integrazione delle risorse di cui al comma 1, lettere b, c) e d), la Giunta regionale promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 febbraio 2008, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 22 ottobre 2008, n. 55 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 luglio 2002, n. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2004, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 25 giugno 2002, n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.