Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16
Cittadinanza di genere.
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 6 aprile 2009
Art. 1
-Oggetto e principi
1. La presente legge attua l’articolo 4, comma 1, lettera f), dello Statuto che sancisce il diritto alle pari opportunità fra donne ed uomini e alla valorizzazione delle differenze di genere, nel rispetto degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di pari opportunità e di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
2. La Regione riconosce il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali e valorizza le differenze di cui donne e uomini sono portatori.
Note del Redattore:
Punto prima inserito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 24.
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 2, e poi così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 34 .
Comma prima sostituito con l.r. 10 febbraio 2011, n. 4 , art. 3, ed ora abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 39.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.